Art. XIX
Convenzione

Art. XIX

19 / 21
In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XIX 1. Ciascuna Parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione che saranno sottoposti all'approvazione della Commissione durante una sessione ordinaria o straordinaria. Ciascuna proposta di emendamento della convenzione sarà comunicata al depositario che ne informerà le Parti contraenti. Ciascun emendamento entrerà in vigore, per ciascuna Parte contraente che lo ha accettato, novanta giorni dopo la sua accettazione da parte dei 3/4 delle Parti contraenti e, per ciascuna delle altre Parti, questo termine viene calcolato a partire dal giorno in cui il depositario riceve la notifica di tale accettazione. 2. Gli Stati che diventano Parti contraenti dopo che è stato proposto all'accettazione un emendamento alla presente convenzione, in conformità con le disposizioni del presente articolo, sono vincolati dalla convenzione modificata dall'emendamento in questione da quando quest'ultimo entra in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xix