Art. XI
Convenzione

Art. XI

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In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XI 1. La Commissione cercherà di concludere accordi e mantenere rapporti di lavoro con altre istituzioni internazionali che hanno obiettivi analoghi, in particolare con la FAO, al fine di assicurare una collaborazione ed un coordinamento efficace ed evitare i doppi impieghi. 2. La Commissione può invitare tutte le organizzazioni internazionali appropriate e i Governi di tutti gli Stati che, ai termini dell'art. XVII, possono diventare Parti alla convenzione, ma che non sono membri della Commissione, a farsi rappresentare da un osservatore alle sue sessioni, nonché alle sessioni dei suoi organi sussidiari.
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