Convenzione
Art. X
10 / 21In vigore dal 16 mar 1974
Articolo X
1. Senza pregiudizio dei diritti degli Stati sulle acque nelle quali sono autorizzati ad esercitare la loro giurisdizione in materia di pesca, in conformità con il diritto internazionale, ciascuna Parte contraente adotta, nel suo territorio e su queste acque, nei confronti di tutte le persone e di tutte le navi e, al di là di tali acque, nei confronti dei suoi cittadini e delle sue navi, i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione e delle raccomandazioni della Commissione che possono essergli applicate, nonché ad assicurare la repressione delle infrazioni a tali raccomandazioni.
2. Le Parti contraenti si impegnano a collaborare in vista di adottare misure efficaci per assicurare l'osservanza della presente convenzione e la realizzazione dei suoi obiettivi.
3. Le Parti contraenti si impegnano, inoltre, a collaborare in vista di istituire, sulla base d'una raccomandazione della Commissione, un sistema di controllo internazionale per l'osservanza delle raccomandazioni adottate dalla Commissione e scelte a tale scopo, salvo che nelle acque sulle quali uno Stato è autorizzato ad esercitare la sua giurisdizione, in materia di pesca, in conformità con il diritto internazionale. L'adozione e l'esecuzione di una tale raccomandazione saranno regolate dalle disposizioni degli articoli VIII e IX della presente convenzione.
4. Le Parti contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione, ogni due anni o tutte le volte che la Commissione lo richiederà, un resoconto dei provvedimenti che avranno adottato in virtù del presente articolo.
Storico versioni
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