Art. VIII
Convenzione

Art. VIII

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In vigore dal 16 mar 1974
Articolo VIII 1. La Commissione può formulare, di sua iniziativa o su proposta di un Comitato regionale o di un Comitato di studio degli stocks e sulla base dei risultati di inchieste scientifiche, raccomandazioni sugli obiettivi della presente convenzione. Queste raccomandazioni avranno effetto per le Parti contraenti alle condizioni specificate all'art. IX. 2. La Commissione può formulare raccomandazioni nei seguenti settori: (a) regolamentazione della lavorazione delle reti da pesca; (b) regolamentazione delle dimensioni limite dei pesci che possono essere conservati a bordo di un peschereccio, essere sbarcati, esposti e messi in vendita; (c) determinazione dei periodi di autorizzazione o di divieto della pesca; (d) determinazione delle zone in cui la pesca è autorizzata o vietata; (e) regolamentazione degli arnesi e del materiale da pesca, al di fuori della regolamentazione della lavorazione delle reti; (f) miglioramento e aumento delle risorse biologiche, in particolare con colture marine, trapianti e acclimatazione di organismi, trapianti di pesci piccoli e lotta contro i predatori; (g) regolamentazione della quantità totale della pescata a seconda della specie, gruppi di specie o eventualmente a seconda delle regioni; (h) ogni altro provvedimento strettamente legato alla conservazione di tutte le risorse ittiologiche e di altre risorse biologiche della zona della convenzione. 3.(a) Se la Commissione formula una raccomandazione in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 (g) del presente articolo, può invitare le Parti contraenti interessate, da essa designate, ad elaborare degli accordi sulle ripartizioni di una quota totale delle pescate, tenendo conto degli interessi alieutici di tutti i Paesi interessati e assicurandosi, nella misura del possibile, che tutti questi Paesi si conformino alla raccomandazione relativa alla quota totale delle pescate e ad ogni accordo riguardante la sua ripartizione. (b) Le parti contraenti interessate comunicano immediatamente alla Commissione i termini di ogni accordo così concluso. Senza pregiudizio di questi accordi per le Parti, la Commissione può formulate, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, raccomandazioni sul tenore di tali accordi. 4. La Commissione notifica a tutte le Parti contraenti le raccomandazioni che adotta.
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