Art. VI
Convenzione

Art. VI

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In vigore dal 16 mar 1974
Articolo VI 1. Per raggiungere gli obiettivi della presente convenzione, la Commissione è incaricata di studiare tutte le risorse ittiologiche e biologiche della zona della convenzione. Questo studio comprenderà le ricerche sull'abbondanza, il ciclo biologico, la biometria e l'ecologia di tali risorse, nonché lo studio del loro ambiente. Per effettuare tali ricerche la Commissione riunirà, analizzerà, pubblicherà e diffonderà con ogni adeguato mezzo le informazioni d'ordine statistico, biologico e le altre notizie scientifiche su tali risorse. 2. Per adempiere alle sue funzioni la Commissione utilizza, nella misura del possibile, i servizi tecnici e scientifici degli organismi ufficiali delle Parti contraenti nonché le informazioni che tali organismi le forniscono. La Commissione può utilizzare, se lo riterrà necessario, altri servizi e informazioni e può altresì intraprendere, nei limiti del suo bilancio supplementare, delle ricerche indipendenti destinate a completare le ricerche effettuate dai Governi e dalle istituzioni nazionali o da altri organismi internazionali. 3. Le Parti contraenti si impegnano a fornire, su richiesta della Commissione, tutte le informazioni disponibili, d'ordine statistico o di altro genere, di cui la Commissione potrà avere bisogno ai fini della presente convenzione.
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