Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969.
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Convenzione
Art. I TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. II Articolo II Le disposizioni della presente convenzione non possono portare pregiudizio ai Art. III Articolo III La presente convenzione si applica a tutte le risorse ittiologiche e alle alt Art. IV Articolo IV Le Parti contraenti hanno convenuto di istituire una Commissione e di assicura Art. V Articolo V 1. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due a Art. VI Articolo VI 1. Per raggiungere gli obiettivi della presente convenzione, la Commissione è Art. VII Articolo VII 1. La Commissione può istituire un Comitato regionale per ciascuna delle regi Art. VIII Articolo VIII 1. La Commissione può formulare, di sua iniziativa o su proposta di un Comit Art. IX Articolo IX 1. Con riserva delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti s Art. X Articolo X 1. Senza pregiudizio dei diritti degli Stati sulle acque nelle quali sono autor Art. XI Articolo XI 1. La Commissione cercherà di concludere accordi e mantenere rapporti di lavor Art. XII Articolo XII 1. La Commissione nomina un Segretario esecutivo e ne stabilisce le condizion Art. XIII Articolo XIII 1. Durante ogni sessione ordinaria, la Commissione adotta un bilancio per l' Art. XIV Articolo XIV La Commissione calcola i contributi delle Parti contraenti al bilancio e al b Art. XV Articolo XV 1. La Commissione stabilisce il luogo della sua sede. 2. La Commissione ha per Art. XVI Articolo XVI Le disposizioni della presente convenzione non si applicano nè alle operazion Art. XVII Articolo XVII 1. La presente convenzione è aperta alla firma dei Governi di tutti gli Stat Art. XVIII Articolo XVIII 1. La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il d Art. XIX Articolo XIX 1. Ciascuna Parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzio Art. XX Articolo XX Ciascuna parte contraente potrà denunciare la convenzione, con una denuncia sc Art. XXI Articolo XXI 1. Il depositario notifica ai Governi degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 3 d Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360