Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 gen 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.
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