Convenzione
Art. 50
50 / 50Ratifica, entrata in vigore e denunzia
In vigore dal 24 gen 1974
Ratifica, entrata in vigore e denunzia
1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Sofia.
2. La presente convenzione, che abroga quella tra Italia e Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio-10 marzo 1910, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle due Parti contraenti non la denunzi mediante un preavviso di un anno.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i sigilli.
FATTO a Roma il 21 febbraio 1968 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e bulgara, ciascuno di essi facente fede.
Per la Repubblica popolare di Bulgaria
BACHEV
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-50