Art. 50 · Ratifica, entrata in vigore e denunzia
Convenzione

Art. 50

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Ratifica, entrata in vigore e denunzia

In vigore dal 24 gen 1974
Ratifica, entrata in vigore e denunzia 1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Sofia. 2. La presente convenzione, che abroga quella tra Italia e Bulgaria, firmata a Sofia il 25 febbraio-10 marzo 1910, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle due Parti contraenti non la denunzi mediante un preavviso di un anno. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i sigilli. FATTO a Roma il 21 febbraio 1968 in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e bulgara, ciascuno di essi facente fede. Per la Repubblica popolare di Bulgaria BACHEV Per la Repubblica italiana FANFANI Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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