Convenzione
Art. 45
45 / 50Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale
In vigore dal 24 gen 1974
Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale
1. In conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, lo Stato di residenza autorizza l'entrata ed accorda l'esenzione dai dazi doganali, tasse o altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi per:
a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia, conviventi ed a carico, ivi compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantità necessarie ad una utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2. L'impiegato consolare beneficia dei privilegi ed esenzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della sua prima sistemazione.
3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari e dei membri di famiglia conviventi ed a loro carico, è esente dalla visita doganale. Esso non può essere sottoposto a visita se non nel caso in cui si abbiano ragioni serie di supporre che contenga oggetti diversi da quelli indicati all'alinea h) del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle leggi ed ai regolamenti di quarantena. Tale visita può aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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