Art. 44 · Esenzione fiscale
Convenzione

Art. 44

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Esenzione fiscale

In vigore dal 24 gen 1974
Esenzione fiscale 1. A condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, i funzionari e gli impiegati consolari ed i membri delle loro famiglie conviventi ed a carico, sono esenti da tutte le imposte e tasse, personali e reali, statali, regionali, provinciali e comunali ad eccezione: a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprietà situati nel territorio dello Stato di residenza, salvo le disposizioni dell'; c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato di residenza, con la riserva contenuta nell'; d) delle imposte e tasse sui proventi, ivi compresi gli interessi di capitale, che hanno la loro origine nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi resi; f) delle tasse e delle imposte di registro, d'ipoteca, di bollo e dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni dell'. 2. I membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato di residenza sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che percepiscono in ragione dei loro servizi. 3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone i cui trattamenti o salari non sono esentati dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di percezione delle imposte sul reddito.
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