Art. 43 · Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
Convenzione

Art. 43

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Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

In vigore dal 24 gen 1974
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno 1. I funzionari e gli impiegati consolari, così come i membri di famiglia conviventi ed a loro carico, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'impiegato consolare che eserciti una attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza nè ai membri della sua famiglia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-43