Convenzione
Art. 41
41 / 50Obbligo di rispondere come testimone
In vigore dal 24 gen 1974
Obbligo di rispondere come testimone
1. I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari ed amministrativi. Gli impiegati ed i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di deporre come testimoni, se non nei casi menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario si rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essere adottata nei suoi confronti.
2. L'autorità che richiede la deposizione testimoniale deve evitare di ostacolare il funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Essa può raccogliere la deposizione nell'abitazione del funzionario o nell'ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta del funzionario, tutte le volte che ciò è possibile.
3. I membri dell'ufficio consolare non sono obbligati a deporre su fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni nè ad esibire la corrispondenza ed i documenti di ufficio. Essi hanno altresì il diritto di rifiutarsi di deporre in qualità di esperti del diritto dello Stato di invio.
4. Il funzionario consolare che testimonia lo farà senza prestare giuramento, anche se le leggi dello Stato di residenza prevedono tale condizione. Egli può però rilasciare una dichiarazione che attesti la veridicità della deposizione.
5. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare possono rifiutarsi di testimoniare, nel corso di un procedimento giudiziario, o amministrativo, sulle circostanze relative alle attività dell'ufficio consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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