Art. 37 · Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare
Convenzione

Art. 37

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Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare

In vigore dal 24 gen 1974
Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare Lo Stato di residenza prende tutti i provvedimenti per assicurare ai membri dell'ufficio consolare la possibilità di svolgere la propria attività e di godere delle immunità e dei privilegi accordati dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-37