Art. 36 · Diritti e tasse consolari
Convenzione

Art. 36

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Diritti e tasse consolari

In vigore dal 24 gen 1974
Diritti e tasse consolari 1. L'ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi ed i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari. 2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-36