Art. 32 · Libertà di movimento
Convenzione

Art. 32

32 / 50

Libertà di movimento

In vigore dal 24 gen 1974
Libertà di movimento Salvo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso è proibito o limitato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione nell'ambito del suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-32