Convenzione
Art. 29
29 / 50Inviolabilità dei locali consolari
In vigore dal 24 gen 1974
Inviolabilità dei locali consolari
1. I locali consolari sono inviolabili.
2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che l'ufficio consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato di invio.
3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che sia turbata la tranquillità dell'ufficio consolare o ne sia sminuita la dignità.
4. I locali consolari, i mobili e i beni dell'ufficio consolare, come pure i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità. Nel caso in cui una espropriazione sia necessaria a questi fini, saranno adottate tutte le misure opportune per evitare che sia ostacolato l'esercizio delle funzioni consolari. Una indennità adeguata ed effettiva sarà versata allo Stato di invio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla residenza del capo dell'ufficio consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a questo fine e si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari o sul terreno attinente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-29