Art. 28 · Locali e alloggi
Convenzione

Art. 28

28 / 50

Locali e alloggi

In vigore dal 24 gen 1974
Locali e alloggi 1. Nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti lo Stato di residenza deve facilitare lo Stato di invio ad acquistare i locali necessari all'ufficio consolare ovvero a procurarsi tali locali in altro modo. 2. Lo Stato di residenza deve altresì, se ce n'è bisogno, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3. Le disposizioni del presente articolo non esonerano lo Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi ed i regolamenti relativi all'urbanistica ed all'edilizia vigenti nello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-28