Art. 27 · Uso della bandiera e dello stemma nazionali
Convenzione

Art. 27

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Uso della bandiera e dello stemma nazionali

In vigore dal 24 gen 1974
Uso della bandiera e dello stemma nazionali 1. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare, sulla porta di ingresso e sul recinto esterno possono essere collocati lo stemma dello Stato di invio e una targa con una scritta indicante l'ufficio consolare, redatta nella lingua dello Stato di invio e in quella dello Stato di residenza. 2. Sull'edificio in cui ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del capo dell'ufficio consolare può essere fissata la bandiera dello Stato di invio. 3. La bandiera dello Stato di invio può essere ugualmente collocata sui mezzi di trasporto del capo dell'ufficio consolare allorchè siano adoperati a fini di servizio. 4. Nell'esercizio delle facoltà previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-27