Convenzione
Art. 23
23 / 50Avaria e naufragio
In vigore dal 24 gen 1974
Avaria e naufragio
1. Qualora una nave dello Stato di invio subisca una avaria, si incagli, affondi nelle acque interne oppure nel mare territoriale dello Stato di residenza, le competenti autorità dello Stato di residenza ne informano senza indugio l'ufficio consolare più vicino al luogo dell'incidente e gli comunicano le misure adottate per assicurare il salvataggio e la salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti.
2. Le autorità dello Stato di residenza, inoltre, prestano, su richiesta del funzionario consolare, l'aiuto necessario per adottare le misure opportune in dipendenza dell'avaria, dell'incagliamento oppure dell'affondamento della nave e lo inviteranno a partecipare all'accertamento delle cause dell'incidente ed alla raccolta delle prove, conformemente alle leggi dello Stato di residenza.
3. Il funzionario consolare può rivolgersi alle autorità dello Stato di residenza per sollecitare l'adozione delle misure relative al salvataggio ed alla salvaguardia della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, delle provviste e dei rifornimenti.
4. Nel caso in cui il proprietario della nave, od altra persona incaricata ad agire in suo nome, non sia in condizione di dare gli ordini necessari per la nave in stato di avaria, arenata, affondata o in procinto di affondare, ovvero per il carico, le provviste e i rifornimenti della nave stessa, il funzionario consolare può impartire tali ordini.
5. La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo ed i rifornimenti non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano immessi nel consumo interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il carico o parte di esso o le provviste imbarcate sulla nave di uno Stato terzo siano di proprietà dello Stato di invio o di un suo cittadino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-23