Art. 21 · Protezione della nave e dell'equipaggio
Convenzione

Art. 21

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Protezione della nave e dell'equipaggio

In vigore dal 24 gen 1974
Protezione della nave e dell'equipaggio 1. Il funzionario consolare assicura l'assistenza giudiziaria del comandante e dei membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio. 2. Se le autorità competenti dello Stato di residenza intendano svolgere a bordo della nave dello Stato di invio un'inchiesta o procedere ad interrogatorio o all'arresto od altre misure limitative della libertà personale del capitano o di altri membri dell'equipaggio, o intendano eseguire misure rivolte a soddisfare pretese o diritti, o ad applicare qualsiasi misura coercitiva, nei confronti della nave dello Stato di invio, o del carico che sia di proprietà di questo Stato o di un cittadino e che si trovi a bordo della nave stessa, l'ufficio consolare deve essere preventivamente avvertito in modo che il funzionario consolare possa assistere a questi atti. Nei casi urgenti, l'ufficio consolare deve essere avvertito nel corso stesso di questi atti e quanto prima possibile; le autorità dello Stato di residenza informeranno immediatamente il funzionario consolare degli atti compiuti in sua assenza e delle misure adottate. 3. Le autorità competenti dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dello Stato di invio dell'arresto o di altre misure limitative della libertà personale a terra del capitano o di altri membri dell'equipaggio della nave dello Stato di invio. 4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte dalle autorità dello Stato di residenza nel campo dei controlli doganali, valutari, dei passaporti e sanitari.
Storico versioni

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