Art. 19 · Assistenza alla navigazione
Convenzione

Art. 19

19 / 50

Assistenza alla navigazione

In vigore dal 24 gen 1974
Assistenza alla navigazione 1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare può prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio. 2. A tal fine il funzionario consolare può, senza essere ostacolato dalle autorità dello Stato di residenza: a) salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica; b) comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio. 3. Le competenti autorità dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-19