Art. 18 · Funzioni in materia di tutela e curatela
Convenzione

Art. 18

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Funzioni in materia di tutela e curatela

In vigore dal 24 gen 1974
Funzioni in materia di tutela e curatela 1. Il funzionario consolare può intervenire presso le autorità competenti dello Stato di residenza al fine di promuovere gli atti necessari per la nomina di tutori o curatori per i cittadini dello Stato di invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti. 2. Il funzionario consolare sarà senza ritardo informato dalle competenti autorità locali qualora sia necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio. La nomina del tutore o del curatore ha luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-18