Art. 16 · Funzioni notarili e amministrative
Convenzione

Art. 16

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Funzioni notarili e amministrative

In vigore dal 24 gen 1974
Funzioni notarili e amministrative 1. Nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare può compiere i seguenti atti: a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che esse non siano contrarie alla legislazione dello Stato di residenza; b) redigere, certificare e ricevere in deposito testamenti di cittadini dello Stato di invio; c) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purchè tali contratti o dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il funzionario consolare non può redigere o certificare contratti o dichiarazioni relativi all'acquisto ed al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza; d) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio e cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo quando l'effetto giuridico di tali contratti si produca esclusivamente nel territorio dello Stato di invio o questi contratti debbano essere eseguiti nel detto territorio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza; e) tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato da autorità o funzionari dello Stato di invio e dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa validità che se fossero state eseguite dai traduttori ufficiali di uno dei due Stati; f) autenticare su documenti di qualsiasi genere la firma dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti, non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza; g) ricevere in deposito denaro, titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio oppure ad essi destinati, se ciò non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza; h) compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza. 2. Il denaro, i titoli e gli altri beni presi in consegna dal funzionario consolare non possono essere esportati dallo Stato di residenza che in conformità ai regolamenti di questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-16