Art. 14 · Funzioni in materia di stato civile
Convenzione

Art. 14

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Funzioni in materia di stato civile

In vigore dal 24 gen 1974
Funzioni in materia di stato civile 1. Il funzionario consolare può redigere, registrare e trascrivere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato di invio. 2. Il funzionario consolare può celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informerà immediatamente le autorità competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886#art-c-14