Art. 9
Convenzione

Art. 9

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In vigore dal 22 gen 1974
Con la sua attività, il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali, scientifiche e turistiche fra le Parti contraenti e tende in ogni modo a promuovere relazioni amichevoli tra di esse.
Storico versioni

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