Convenzione
Art. 38
38 / 44In vigore dal 22 gen 1974
1) In conformità con le sue disposizioni legislative e regolamentari lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed accorda l'esenzione dai diritti doganali e altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e da quelle attinenti a servizi analoghi, per:
a) gli oggetti, ivi comprese le autovetture, destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso e consumo personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia con lui conviventi.
2) Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni, previste dal paragrafo 1-b) del presente articolo, per quanto attiene agli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-29;879#art-c-38