Art. 35
Convenzione

Art. 35

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In vigore dal 22 gen 1974
1) Lo Stato d'invio può rinunziare alle immunità dei membri dell'ufficio consolare. La rinuncia deve essere in ogni caso espressa e comunicata per iscritto per via diplomatica. 2) La rinuncia all'immunità dalla giurisdizione in materia civile ed amministrativa non comporta la rinuncia all'immunità relativa all'esecuzione della decisione per la quale è necessaria una distinta rinuncia.
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