Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967. 46 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste s Art. 2 Articolo 2 1) Uffici consolari di una delle Parti contraenti possono essere aperti nel ter Art. 3 Articolo 3 Prima della nomina del capo dell'ufficio consolare lo Stato d'invio chiede per Art. 4 Articolo 4 1) Il capo dell'ufficio consolare esplica le sue funzioni dopo essere stato ric Art. 5 Articolo 5 1) Se, per qualsiasi ragione, il capo dell'ufficio consolare è impedito nell'es Art. 6 Articolo 6 I funzionari consolari possono essere soltanto cittadini dello Stato d'invio. Art. 7 Articolo 7 Lo Stato di residenza può informare, per via diplomatica, lo Stato d'invio che Art. 8 Articolo 8 Lo Stato d'invio comunica, per via diplomatica, allo Stato di residenza la cess Art. 9 Articolo 9 Con la sua attività, il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relaz Art. 10 Articolo 10 Il capo dell'ufficio consolare nei limiti della circoscrizione consolare tutel Art. 11 Articolo 11 Il capo dell'ufficio consolare può prendere le disposizioni necessarie per ass Art. 12 Articolo 12 Il capo dell'ufficio consolare: a) tiene l'elenco dei cittadini dello Stato d' Art. 13 Articolo 13 1) Il capo dell'ufficio consolare può: a) stendere gli atti di nascita e di mo Art. 14 Articolo 14 1) Il capo dell'ufficio consolare può, nell'ambito della sua circoscrizione, c Art. 15 Articolo 15 1) Le autorità dello Stato di residenza riconoscono i documenti e gli atti, in Art. 16 Articolo 16 1) Le competenti autorità dello Stato di residenza al più presto possibile inf Art. 17 Articolo 17 Le autorità dello Stato di residenza comunicano all'ufficio consolare i casi i Art. 18 Articolo 18 1) Il capo dell'ufficio consolare può prestare aiuto ed assistenza alle navi d Art. 19 Articolo 19 1) Se una nave dello Stato d'invio naufraga, s'incaglia o subisce una qualsias Art. 20 Articolo 20 Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 vengono applicate anche agli aero Art. 21 Articolo 21 Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il capo dell'ufficio Art. 22 Articolo 22 1) La bandiera dello Stato d'invio può essere esposta sull'edificio dell'uffic Art. 23 Articolo 23 1) Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o l'affitto sul suo territ Art. 24 Articolo 24 1) Gli edifici o parti di edifici nonché il terreno ad essi attinente, usati e Art. 25 Articolo 25 1) I locali dell'ufficio consolare e la residenza del capo dell'ufficio consol Art. 26 Articolo 26 Gli archivi consolari sono sempre inviolabili, indipendentemente dal luogo in Art. 27 Articolo 27 Si deve permettere ai membri dell'ufficio consolare di muoversi liberamente ne Art. 28 Articolo 28 1) L'ufficio consolare può comunicare con il suo Governo o con la rappresentan Art. 29 Articolo 29 1) Il funzionario consolare può, nell'ambito della circoscrizione consolare, i Art. 30 Articolo 30 Nell'adempimento delle sue funzioni il funzionario consolare può rivolgersi al Art. 31 Articolo 31 1) L'ufficio consolare può, in relazione all'adempimento delle funzioni consol Art. 32 Articolo 32 Le autorità dello Stato di residenza tratteranno il funzionario consolare con Art. 33 Articolo 33 1) Il capo dell'ufficio consolare è inviolabile e gode dell'immunità dalla giu Art. 34 Articolo 34 1) I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a deporre come test Art. 35 Articolo 35 1) Lo Stato d'invio può rinunziare alle immunità dei membri dell'ufficio conso Art. 36 Articolo 36 I membri dell'ufficio consolare e delle loro famiglie, i quali con essi conviv Art. 37 Articolo 37 1) I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro Art. 38 Articolo 38 1) In conformità con le sue disposizioni legislative e regolamentari lo Stato Art. 39 Articolo 39 In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua Art. 40 Articolo 40 I membri dell'ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie, che convivono Art. 41 Articolo 41 Senza pregiudizio ai loro privilegi ed immunità, tutte le persone le quali, in Art. 42 Articolo 42 1) Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche all'attività Art. 43 Articolo 43 La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti Art. 44 Articolo 44 La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360