Art. 27 · LEGGE 26 novembre 1973, n. 883

Art. 27

LEGGE 26 novembre 1973, n. 883

In vigore dal 1 gen 1974
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.
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