Art. 18 · LEGGE 26 novembre 1973, n. 883

Art. 18

LEGGE 26 novembre 1973, n. 883

In vigore dal 1 gen 1974
I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita. Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale. Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.
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