Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 gen 1974
Le denominazioni di cui alla colonna b) dell'allegato B non possono essere utilizzate in commercio, per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dello stesso allegato. È in ogni caso vietato immettere al consumo vetri cavi e in lastre con denominazione "mezzi cristalli" o denominazioni affini.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;827#art-2