Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 18 gen 1974
Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all'esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stesa esecuzione.
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