Art. 6
Convenzione

Art. 6

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In vigore dal 18 gen 1974
1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni: a) la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente; b) l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente. 2. Ogni Stato contraente può, con una notificazione depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non accorderà protezione alle emissioni se non quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente. Questa notificazione può essere fatta al momento della ratifica, della accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prenderà effetto sei mesi dopo il suo deposito.
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