Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 18 gen 1974
La presente convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarrà aperta, fino alla data del 30 giugno 1962, alla firma degli Stati invitati alla Conferenza diplomatica sulla protezione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, che partecipano alla Convenzione universale sul diritto di autore o sono membri della Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-23