Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 18 gen 1974
Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purchè tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione diritti più estesi di quelli accordati dalla presente convenzione ovvero contengano altre disposizioni non contrarie a detta convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866#art-c-22