Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. 38 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 Articolo 2 1. Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il Art. 3 Articolo 3 Ai fini della presente convenzione, si intende per: a) "artisti interpreti o es Art. 4 Articolo 4 Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti inter Art. 5 Articolo 5 1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale ai produttori d Art. 6 Articolo 6 1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli organismi Art. 7 Articolo 7 1. La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti int Art. 8 Articolo 8 Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare l Art. 9 Articolo 9 Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, estendere la Art. 10 Articolo 10 I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la r Art. 11 Articolo 11 Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazional Art. 12 Articolo 12 Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione d Art. 13 Articolo 13 Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interd Art. 14 Articolo 14 La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non Art. 15 Articolo 15 1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione Art. 16 Articolo 16 1. Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obb Art. 17 Articolo 17 Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1 Art. 18 Articolo 18 Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all'articolo 5, pa Art. 19 Articolo 19 Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l'articolo 7 ce Art. 20 Articolo 20 1. La presente convenzione non fede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Art. 21 Articolo 21 La protezione prevista nella presente convenzione non potrà beneficiare quella Art. 22 Articolo 22 Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi Art. 23 Articolo 23 La presente convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Org Art. 24 Articolo 24 1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica o accettazione degli Sta Art. 25 Articolo 25 1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito Art. 26 Articolo 26 1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare, in conformità delle Art. 27 Articolo 27 1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della ratifica, della accettazione o dell'ad Art. 28 Articolo 28 1. Ciascuno degli Stati contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente C Art. 29 Articolo 29 1. Dopo che la presente convenzione sarà rimasta in vigore per cinque anni, ci Art. 30 Articolo 30 Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l'interpreta Art. 31 Articolo 31 Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'artico Art. 32 Articolo 32 1. È istituito un Comitato intergovernativo con il compito: a) di esaminare le Art. 33 Articolo 33 1. La presente convenzione è redatta in lingua francese, inglese e spagnola, i Art. 34 Articolo 34 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gl Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360