Regolamento
Art. 6
29 / 70In vigore dal 1 feb 1974
(a) La tabella del tonnellaggio che stabilisce i contributi dei Governi sarà aggiornata dal Comitato direttivo prima di ogni Conferenza ordinaria. Dodici mesi prima della Conferenza, l'Ufficio chiederà ai Governi di fornire l'ammontare del loro tonnellaggio calcolato alla data del 1 gennaio dell'anno precedente quello della Conferenza. Sei mesi prima della Conferenza, l'Ufficio distribuirà ai Governi una tabella revisionata dei tonnellaggi.
(b) La tabella del tonnellaggio e quella delle quote (finanziarie), contributi e voti saranno sottoposte alla approvazione della Conferenza, ed entreranno in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della Conferenza. Salvo quanto disposto nei paragrafi (c) e (d) più sotto, dette tabelle rimarranno in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della Conferenza successiva.
(c) Quando un Governo desidera aderire alla convenzione, dovrà dichiarare l'ammontare del tonnellaggio delle sue flotte. Il Comitato direttivo inserirà tale ammontare nella tabella del tonnellaggio non appena l'adesione diviene effettiva.
(d) Un Governo che desideri modificare la cifra del suo tonnellaggio quale appare nella tabella, deve dare notifica del tonnellaggio modificato almeno 6 mesi prima dell'inizio del successivo anno finanziario.
Storico versioni
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