Regolamento
Art. 44
67 / 70In vigore dal 1 feb 1974
(a) Dopo l'elezione dei tre direttori, sarà tenuto uno scrutinio separato per eleggere uno di loro Presidente del Comitato direttivo.
A tal fine, le delegazioni iscriveranno sul numero di schede di voto loro assegnate il nome del direttore che desiderano eleggere Presidente.
(b) Il numero di voti effettivamente ottenuto da ciascun direttore determinerà la priorità secondo la quale essi possono essere chiamati a sostituire il Presidente eletto.
(c) Nel caso di parità di voti, sarà tenuto un secondo scrutinio per stabilire le posizioni rispettive dei direttori che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-44