Art. 41
Regolamento

Art. 41

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In vigore dal 1 feb 1974
(a) I nominativi dei candidati, con il loro stato di servizio, saranno pubblicati dal Comitato direttivo non appena ricevuti. (b) L'Ufficio collazionerà le liste le liste dei nomi proposti e le presenterà insieme con gli stati di servizio, a ciascuna delegazione all'apertura della Conferenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-41