Art. 27
Regolamento

Art. 27

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In vigore dal 1 feb 1974
(a) I direttori sono eletti per un periodo di cinque anni, in conformità con gli articoli da 36 a 47. (b) I direttori sono rieleggibili per un secondo periodo di cinque anni. (c) Ogni candidato, nell'anno della sua elezione o rielezione, deve essere di età inferiore ai sessantasei anni. (d) Quando un direttore viene eletto per coprire una vacanza verificatasi fra due conferenze, il suo incarico avrà termine alla stessa data di quella che sarebbe stata la scadenza dell'incarico del suo predecessore se egli fosse rimasto in carica.
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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-27