Art. 26
Regolamento

Art. 26

49 / 70
In vigore dal 1 feb 1974
Se le circostanze non consentono l'osservanza della procedura prescritta dal regolamento, il Comitato adotta le decisioni necessarie e ne rende immediatamente conto ai Governi membri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-26