Art. 24
Regolamento

Art. 24

47 / 70
In vigore dal 1 feb 1974
Nell'intervallo tra due conferenze, qualora non siano stabilite appropriate disposizioni nella convenzione o nel regolamento, il Comitato adotta quelle decisioni amministrative o tecniche che possano rendersi necessarie, con la riserva che esse siano sottoposte alla Conferenza successiva.
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