Regolamento
Art. 18
41 / 70In vigore dal 1 feb 1974
Per assicurare la stabilità finanziaria dell'Ufficio, e per evitare ogni difficoltà di bilancio, l'Ufficio avrà a sua disposizione un capitale circolante, il cui ammontare corrisponde, all'inizio di ogni anno, a non meno della metà del totale dei contributi annui dei Governi membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-18