Art. 17
Regolamento

Art. 17

40 / 70
In vigore dal 1 feb 1974
(a) A qualsiasi Governo membro che paghi soltanto parte dei suoi contributi vengono concessi due anni di dilazione per saldare il debito, a partire dal primo avviso dato dall'Ufficio. Al termine di tale periodo i suoi diritti e benefici di membro saranno sospesi fino a che non sarà stata versata la somma dovuta. (b) La sospensione dei diritti ai sensi del paragrafo (a) più sopra diverrà effettiva il 1 luglio dell'anno in cui ha termine il periodo dei due anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-r-17