Convenzione
Art. XXI
21 / 70In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XXI
1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione.
2. Le proposte di emendamento saranno prese in esame dalla Conferenza che si pronuncerà su di esse con una maggioranza dei due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza. Allorchè un emendamento proposto sia stato approvato dalla Conferenza, il Presidente del Comitato direttivo chiederà al Governo del Principato di Monaco di sottometterlo a tutte le Parti contraenti.
3. L'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo che le notifiche di approvazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti siano state ricevute dal Governo del Principato di Monaco. Quest'ultimo informerà del fatto le Parti contraenti e il Presidente del Comitato direttivo, specificando la data d'entrata in vigore dell'emendamento.
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