Art. XX
Convenzione

Art. XX

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XX Dopo essere entrata in vigore, la presente convenzione sarà aperta all'adesione del Governo di qualsiasi Stato marittimo che ne faccia domanda al Governo del Principato di Monaco specificando il tonnellaggio delle sue flotte, e la cui ammissione sia approvata da due terzi dei Governi membri. Tale approvazione sarà notificata dal Governo del Principato di Monaco al Governo interessato. La convenzione entrerà in vigore, per quel Governo, alla data in cui esso abbia depositato gli strumenti di adesione presso il Governo del Principato di Monaco che informerà i Governi membri e il Presidente del Comitato direttivo.
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