Art. XIV
Convenzione

Art. XIV

14 / 70
In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XIV Le spese necessarie per il funzionamento dell'Organizzazione sono coperte da: (a) i contributi annui ordinari dei Governi membri secondo una scala basata sul tonnellaggio delle loro flotte; (b) le donazioni, lasciti, sovvenzioni e altre fonti, con l'approvazione del comitato finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-xiv