Convenzione
Art. XIV
14 / 70In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XIV
Le spese necessarie per il funzionamento dell'Organizzazione sono coperte da:
(a) i contributi annui ordinari dei Governi membri secondo una scala basata sul tonnellaggio delle loro flotte;
(b) le donazioni, lasciti, sovvenzioni e altre fonti, con l'approvazione del comitato finanziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-xiv