Art. XIII
Convenzione

Art. XIII

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo XIII L'Organizzazione possiede personalità giuridica. Nel territorio di ciascuno dei suoi membri essa gode, previo accordo con il Governo membro interessato, di quei privilegi ed immunità che si rendono necessari per l'esercizio delle sue funzioni e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
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