Art. VIII
Convenzione

Art. VIII

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo VIII Per la realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo II, l'Ufficio si occuperà principalmente di: (a) assicurare un legame stretto e permanente tra gli uffici idrografici nazionali; (b) studiare ogni questione attinente all'idrografia e alle scienze e tecniche ad essa collegate, e raccogliere i documenti necessari; (c) promuovere lo scambio di carte e documenti nautici tra i servizi idrografici dei Governi membri; (d) provvedere alla diffusione dei documenti utili; (e) dare pareri e consigli qualora richiesti, in particolare a quei Paesi impegnati a creare o a potenziare i loro servizi idrografici; (f) incoraggiare il coordinamento dei rilevamenti idrografici con le attività oceanografiche attinenti; (g) estendere e facilitare l'applicazione delle conoscenze oceanografiche nell'interesse dei navigatori; (h) cooperare con le organizzazioni internazionali e le istituzioni scientifiche aventi obiettivi attinenti.
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