Convenzione
Art. VIII
8 / 70In vigore dal 1 feb 1974
Articolo VIII
Per la realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo II, l'Ufficio si occuperà principalmente di:
(a) assicurare un legame stretto e permanente tra gli uffici idrografici nazionali;
(b) studiare ogni questione attinente all'idrografia e alle scienze e tecniche ad essa collegate, e raccogliere i documenti necessari;
(c) promuovere lo scambio di carte e documenti nautici tra i servizi idrografici dei Governi membri;
(d) provvedere alla diffusione dei documenti utili;
(e) dare pareri e consigli qualora richiesti, in particolare a quei Paesi impegnati a creare o a potenziare i loro servizi idrografici;
(f) incoraggiare il coordinamento dei rilevamenti idrografici con le attività oceanografiche attinenti;
(g) estendere e facilitare l'applicazione delle conoscenze oceanografiche nell'interesse dei navigatori;
(h) cooperare con le organizzazioni internazionali e le istituzioni scientifiche aventi obiettivi attinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;925#art-c-viii