Art. VII
Convenzione

Art. VII

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In vigore dal 1 feb 1974
Articolo VII 1. Il controllo della gestione finanziaria dell'Organizzazione è esercitato da una commissione finanziaria in cui ogni Governo membro può esser rappresentato da un delegato. 2. La commissione si riunisce durante le sessioni della Conferenza. Essa può riunirsi in sessione straordinaria.
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